Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi nel Comune di residenza (o nel Consolato Italiano competente per territorio, per i residenti all’ Estero iscritti Aire). Qualora queste non avvenissero nei modi e nei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato.
Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano.
Con le pubblicazioni di matrimonio l’ufficiale di stato civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte per otto giorni consecutivi, più ulteriori tre giorni per il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni.
Il matrimonio di un cittadino residente viene fissato solo quando sussistano tutti i requisiti richiesti per le pubblicazioni.
All’atto delle pubblicazioni viene richiesto ai futuri sposi di esprimere la scelta del regime patrimoniale che verrà dichiarata nell’atto di matrimonio.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di dodici giorni e non oltre centottanta giorni dall’esposizione delle pubblicazioni nel Comune/Comuni di residenza.
Per le pubblicazioni i futuri sposi devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio (si consiglia almeno 2 mesi prima), all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno degli sposi per l’avvio del procedimento.
Pagina aggiornata il 18/04/2024