Comunicazione di ospitalità art. 7, D.Lgs. 25.07.1998 n. 286
CESSIONE E/O OSPITALITA' - CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico 25.07.1998, n. 286)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Sanzioni
La violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (art. 8, comma 1, Legge 30/07/2002, n. 189).
Note per l'utente
La domenica ed i giorni festivi non vengono conteggiati nelle 48 ore, diversamente dal sabato, il quale viene considerato un giorno feriale.
Alla comunicazione deve essere allegata copia dei documenti, ovvero:
- Passaporto e/o carta d’identità del dichiarante;
- Passaporto e/o carta d’identità dell’ospite.
La presentazione può essere fatta di persona all’ufficio protocollo del Comune (orario 10:00 – 12:30), oppure via mail (indirizzo: anagrafe@comune.montorsovicentino.vi.it) oppure via pec (indirizzo: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net), oppure a mezzo di lettera raccomandata.