Comunicazione di ospitalità art. 7, D.Lgs. 25.07.1998 n. 286

Ultima modifica 12 agosto 2021

CESSIONE E/O OSPITALITA' - CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico 25.07.1998, n. 286)

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Sanzioni

La violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (art. 8, comma 1, Legge 30/07/2002, n. 189).

Note per l'utente

La domenica ed i giorni festivi non vengono conteggiati nelle 48 ore, diversamente dal sabato, il quale viene considerato un giorno feriale.

Alla comunicazione deve essere allegata copia dei documenti, ovvero:

  • Passaporto e/o carta d’identità del dichiarante;
  • Passaporto e/o carta d’identità dell’ospite.

La presentazione può essere fatta di persona all’ufficio protocollo del Comune (orario 10:00 – 12:30), oppure via mail (indirizzo: anagrafe@comune.montorsovicentino.vi.it) oppure via pec (indirizzo: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net), oppure a mezzo di lettera raccomandata.

Comunicazione ospitalità ART. 7
12-08-2021
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