Cambio di residenza e cambio di abitazione

Cambio di residenza e cambio di abitazione

REQUISITI

• La dichiarazione di residenza può essere resa solo DOPO L’AVVENUTO TRASLOCO.

• La permanenza deve essere STABILE (di almeno 1 anno).

• Tutti i componenti MAGGIORENNI della famiglia devono firmare la richiesta.

• E’ necessario conoscere con certezza l’esatto NUMERO CIVICO dell’abitazione. In caso di dubbi, contattare subito l’ufficio anagrafe. Se trattasi di alloggio di nuova realizzazione, provvisto di agibilità, preventivamente va presentata richiesta di attribuzione numero civico. In mancanza di numero civico, oppure in presenza di numero civico errato, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

DOCUMENTAZIONE BASE (ossia valida per TUTTI)

• Carte identità di tutti i componenti della famiglia (maggiorenni e minorenni);

• Codici fiscali di tutti i componenti della famiglia (maggiorenni e minorenni);

• Atto di possesso dell’alloggio, ovvero:

• Se l’abitazione è di proprietà: esibire copia dell’atto di proprietà e/o visura catastale;

• Se si è in possesso di contratto di locazione oppure di comodato: esibire il relativo contratto, contenente gli identificativi catastali e munito di regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Se la residenza riguarda persone non comprese nel contratto, necessita autorizzazione scritta da parte del proprietario dell’abitazione;

• Se la casa non è di proprietà e non si dispone di alcun contratto: necessita l’assenso del proprietario dell’abitazione;

• Se in possesso di usufrutto: esibire il relativo atto di usufrutto.

In assenza di questi documenti, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

Infatti, chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (art. 5 del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014).

• Se presente un minore con un solo genitore: necessita dichiarazione di conoscenza resa dall’altro genitore che non chiede la residenza;

• In caso di richiedenti che coabitano con vincolo affettivo (amicizia oppure legame sentimentale), andrà resa anche una dichiarazione vincoli;

• In caso di iscrizione di colf/badanti, il datore di lavoro coabitante ha la facoltà di compilare la dichiarazione di richiesta stato famiglia separato.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA per cittadini EXTRACOMUNITARI

• Passaporto di tutti i componenti della famiglia (maggiorenni e minorenni);

• Permesso di soggiorno di tutti i componenti della famiglia (maggiorenni e minorenni). Se scaduti, anche la ricevuta postale del rinnovo ottenuta entro i 60 giorni dalla scadenza;

• Documenti in originale attestanti i legami di parentela tra i vari componenti della famiglia, quali atti di nascita e di matrimonio, debitamente tradotti e legalizzati (documentazione facoltativa, ma obbligatoria nel caso in cui il cittadino richieda la registrazione del rapporto di parentela);

• In caso di ricongiungimento familiare: passaporto + codice fiscale + nulla osta dello Sportello Unico Immigrazione + ricevuta postale + visto per motivi familiari + modello 209 + atti di nascita e di matrimonio in originale tradotti e legalizzati.

 

ATTENZIONE: trattandosi di cittadini extracomunitari, si invita, prima di stabilire la residenza, a verificare preventivamente il rispetto dei parametri dell’idoneità alloggio prevista per l’abitazione di interesse, onde evitare situazioni di sovraffollamento che potrebbero essere oggetto di segnalazione agli organi competenti e che sicuramente saranno un problema per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA per cittadini COMUNITARI

• Passaporto e/o carta d’identità estera valida all’espatrio (di tutti i componenti la famiglia);

• Se proveniente da altro Comune italiano: esibire l’attestato di iscrizione anagrafica per cittadini UE oppure attestato di soggiorno permanente (rilasciati a suo tempo dal precedente Comune di residenza);

• Se proveniente dall’estero: data la varietà dei casi che si possono presentare, contattare preventivamente l’ufficio anagrafe;

• Documenti in originale attestanti i legami di parentela tra i vari componenti della famiglia, quali atti di nascita e di matrimonio, debitamente tradotti e legalizzati (documentazione facoltativa, ma obbligatoria nel caso in cui il cittadino richieda la registrazione del rapporto di parentela).

ITER DELLA PRATICA

Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale e verifica della documentazione presentata).

La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo.

E’ previsto anche l’accertamento da parte del Comando di Polizia locale.

Per consentire lo svolgimento dell’attività di accertamento, è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L’eventuale impossibilità di accedere all’abitazione potrebbe compromettere l’istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.

SANZIONI

Ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell’art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell’ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, da parte dell’ufficiale d’anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

In base all’art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

NOTA BENE

Queste pratiche, data la complessità, si ricevono SU APPUNTAMENTO.

Per l’appuntamento: telefonare al n. 0444 685402 int. 1 (ufficio anagrafe) oppure scrivere una mail all’indirizzo: anagrafe@comune.montorsovicentino.vi.it.

Pagina aggiornata il 18/04/2024

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